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L’ingiuria riguarda sempre il giudizio che si ha di un altro soggetto. La comunicazione a più persone, vale a dire l’enunciazione delle parole o azioni offensive ad un minimo di due persone, che devono subito comprendere che si tratta di un’ingiuria.
Il crimine si configura quando le persone presenti comprendono l’azione di ingiuria. La dottrina e l’interpretazione giudiziale ritengono che la comunicazione di notizie offensive attraverso l’uso di internet rappresenta un’aggravante del reato regolato dall’art. 595 comma 3 c.p.
Chi compie il reato ha la chiara intenzione di ledere la rispettabilità di una persona anche se si limita a immettere informazioni su internet.
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Soprattutto in casi di reati di ingiuria, è noto che esso si configura anche se la comunicazione di notizie a più persone o la comprensione delle stesse da parte loro non siano concomitanti (alla comunicazione) e del sistema (tra di loro), poiché chi riceve tali notizie può trovarsi anche assai lontano da chi compie l’azione ingiuriosa.
In più, quando il reato di ingiuria si esplicita tramite l’uso o perfino la creazione di un sito web, è chiaro che i riceventi sono potenzialmente indefiniti e infiniti.
Pertanto, il fatto di comunicare tramite un sito internet notizie lesive della stima di una persona, è un’aggravante dei casi di cui all’art. 595 c.p. (comma terzo, il quale regola l’ingiuria commessa ricorrendo ad altri mezzi di diffusione).
Perciò, anche per questa specifica fattispecie di ingiuria sono previste pene più pesanti per chi ha commesso l’azione.
Falsa accusa. L articolo 368 c.p. stabilisce punizioni per “a chi, con notificazione, rimostranza, istanza o appello, anche se non conosciuto o con nome falso, rivolta alla magistratura o altri enti preposti alla ricezione della comunicazione, accusa di un crimine una persona non affatto responsabile, oppure ricompone gli elementi di prova con lo scopo di incolparlo, viene imposta una pena di carcerazione da due a sei anni.
La sanzione è più pesante se l’accusa concerne un crimine punito dal codice penale con un minimo di dieci anni di carcere o con sanzioni ancora più gravi.
La sanzione comprende la carcerazione da quattro a dodici anni, quando il crimine è correlato a una detenzione maggiore di 5 anni; è da sei a venti anni, quando è invece correlato alla pena di ergastolo.
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In merito all’aspetto psicologico, due elementi fondamentali sono la coscienza dell’azione e la volontà di accusare una persona di un crimine che non ha mai compiuto.
La giurisprudenza, conformemente, ha decretato che il crimine di falsa accusa si configura anche in caso di falsa comunicazione riguardante lo smarrimento di un assegno, in quanto il beneficiario dello stesso è in tal modo accusato di furto o ricettazione proprio perché con molta facilità potrebbe rinvenire il titolare del conto.
In base all’art. 581 c.p., il soggetto che ferisce qualcuno deve essere punito con la carcerazione fino a sei mesi o con una multa fino a lire seicentomila, sempre dopo l’atto di denuncia del danneggiato e sempre se l’azione non ha prodotto malattie fisiche o psichiche.
Pertanto, la percossa può manifestarsi con un’azione violenta che tuttavia non comporta conseguenze gravi.
L’elemento mentale è rappresentato dalla coscienza e volontà di percuotere un soggetto.
La condotta è rappresentata dal superamento delle modalità di fatto, manifestando dunque la violenza sul corpo di un altra persona. Il maltrattamento, ossia le percosse, violazioni, pestaggi, colpi e così via, è una particolare modalità di azione, perché i colpi sono configurabili come un crimine subordinato (le lesioni individuali al contrario sono reato autonomo); l’azione può essere eseguita con mezzi ordinari (le mani, i piedi, ecc.) o oggetti lesivi (pietre, mazze, bastoni, tomi).
Il fatto è rappresentato dal gesto violento, il crimine di percosse è un reato di mera condotta o formale. La percossa può infatti non avere alcun effetto, o può avere come esito la sensazione di dolore, un regresso vasomotorio che non comporta tumefazioni o ematomi, timore e sdegno, tutti sintomi facilmente guaribili.
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Non si configura un crimine di percosse quando esse sono incluse in crimini più pesanti, come l’abuso sessuale (art. 519 c.p.) o la rapina (art. 628 c.p.).
Il crimine di percosse è soggetto agli aggravi e le discriminanti ordinarie (artt. 61 e 62 c.p.); esso può essere punito se denunciato da chi l’ha subito.
Lesioni personali. Il crimine di lesioni personali si configura quando un soggetto cagiona ad un altro una lesione che genera in seguito patologie fisiche o psichiche. Secondo la legge, le lesioni personali possono essere di quattro tipi:a) molto leggere: sono le lesioni che cagionano al soggetto che le subisce malattie la cui prognosi è minore di venti giorni, e possono essere sanzionate solo su accusa della parte lesa, senza alcuna perizia del medico, con la pena di carcere da 3 mesi a tre anni. b) lesioni lievi: il danneggiato contrae una patologia con una prognosi tra i 21 ed i 40 giorni. Deve essere punita d’obbligo, presuppone una perizia del medico, il mandato di arresto è discrezionale ma può esservi la carcerazione da tre mesi a tre anni.
c) lesioni pesanti: danno vita a una malattia per la quale non possono essere eseguite le consuete funzioni quotidiane per oltre 40 giorni, o provocano lo smantellamento definitivo di un senso o una parte del corpo.
Può essere punita d obbligo, occorre che vi sia la perizia, il mandato di arresto è discrezionale, e può esservi una condanna al carcere da 3 a 7 anni. d) lesioni gravissime: generano malattie insanabili e realmente definitive, la sparizione delle funzioni sensoriali, di una parte del corpo o una mutilazione che rende impossibile l’uso di un arto, la fine delle funzioni di una parte del corpo o dell’apparato riproduttivo, una finale e pesante difficoltà a esprimersi o la modificazione dei connotati della parte lesa.
Può essere punita d obbligo, occorre che vi siano tanto la perizia quanto il mandato di arresto, ed è punita con il carcere da sei a dodici anni.
Il momento del crimine è rappresentato dall’attimo in cui si verifica l’esistenza della malattia.
Conta essenzialmente che vi sia la volontà generica, pertanto le ragioni di chi ha commesso il crimine non hanno rilevanza sul piano psichico; quindi anche se l’agente commetta il fatto soltanto per divertimento, questo sarà configurabile come un crimine anche se non produrrà lesioni.
L’illecito di rapina può essere sanzionato su denuncia di chi l’ha subito, salvo in caso di circostanze più pesanti.
Chi entra in una casa, in altri luoghi che possano fungere da domicilio individuale o nelle immediate vicinanze di essi per rapinare, va condannato al carcere per un periodo che va uno a sei anni nonché con una multa da 309 euro a 1.032 euro.
Anche chi compie il furto materialmente, sottraendo il bene al legittimo proprietario, sfilandoglielo dalle mani o il corpo, soggiace alla stessa punizione.
Inoltre, secondo la legge, in caso di circostanze aggravanti, tale crimine è punibile con il carcere da uno a sei anni e con una multa da 103 euro a 1.032 euro. Tali circostanze sono: l’ingresso del soggetto agente in una casa o altro luogo che funga da residenza, al fine di rubare; sopraffazioni da parte del soggetto agente sui beni, o uso di mezzi inidonei; il mero possesso da parte del soggetto agente di armi o droghe; la rapidità del furto; il compimento del furto da parte di uno o più soggetti, che si fingano pubblici ufficiali o funzionari pubblici; il compimento del furto sul carico dei passeggeri in ogni tipologia di veicolo, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o marciapiedi, negli alberghi o in bar e ristoranti.
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E ancora, il furto di beni presenti in edifici o luoghi pubblici, edifici sequestrati o requisiti, o concessi all’amministrazione pubblica per necessità, consuetudine o licenza, edifici usati per compiti di pubblico interesse, tutela o precauzione; il furto di tre o più capi di bestiame in gregge o branco, o su bovini o equini, anche non in gregge.
Nel caso sussistano almeno due delle suddette circostanze, o se addirittura una di esse si verifica con un elemento aggravante, l’agente è punito con il carcere da 3 a 10 anni e con una multa da 206 euro a 1.549 euro.
Alcune fattispecie di furto possono essere punite solo dopo denuncia di parte, con il carcere fino a 1 anno o una sanzione amministrativa fino a 206 euro. Tali fattispecie sono: i casi in cui il soggetto agente ha rubato soltanto per o usufruire del bene rapinato per un periodo limitato, provvedendo alla sua restituzione dopo il suddetto periodo; i casi in cui il furto concerne beni di poco valore, necessari tuttavia alla soluzione di un impellente bisogno; i casi in cui il furto è commesso cercando, frugando o raccattando tra i terreni di proprietà di terzi, in cui ancora non è emerso il raccolto.
Il crimine di sottrazione ingiusta (art. 646 c.p.) si configura quando un soggetto rubi denaro o beni di terzi di cui però sia proprietario o mero possessore, per conseguire profitti illeciti per sé stesso o per altri.
La pena prevista per questo reato, in seguito all’atto di denuncia del rapinato, è il carcere fino a tre anni e una sanzione amministrativa fino a 1.032 euro.
Quando il furto riguarda beni posseduti in regime di tutela obbligatoria, la pena si inasprisce. E’ necessario il procedimento d ufficio, in caso di circostanze aggravanti. Il reato di ricettazione invece, (art. 648 c.p.) si configura se un soggetto acquisisce, si procura e allo scopo di assicurare a sé o a terzi un guadagno, compera, riscuote o occulta denaro o beni ottenuti con la commissione di un illecito, o comunque contribuisce alla loro illecita acquisizione, riscossione o occultazione.
Tutto questo per conseguire illegittimi profitti per sé o per altri. La ricettazione può essere punita con il carcere da due ad otto anni o con una sanzione amministrativa da 516 a 10.329 euro.
Quando l’azione è particolarmente infondata, la pena consiste nel carcere fino a sei anni e una sanzione amministrativa fino a 516 euro.
Si parla di ricettazione anche quando il soggetto agente, che detiene il denaro o i beni, non può essere accusato o sanzionato, o nel caso in cui non vi sia alcun criterio per cui l’illecito può essere perseguito.