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Il consorte a cui viene affidata la prole, eccetto differente prescrizione del giudice, possiede il diritto esclusivo della potestà sulla stessa; egli è tenuto a considerare e seguire le disposizioni prescritte dal giudice.

A meno che non venga prescritto diversamente, le decisioni più importanti da prendere per i figli vengono effettuate da entrambi i coniugi. Il coniuge non affidatario ha il diritto di controllo sulla loro istruzione e formazione e può presentare istanza la giudice nel caso in cui crede che non siano state prese decisioni corrette in merito al loro interesse.

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L’obbligo del mantenimento, dell’educazione e dell’istruzione della prole pure adottata nel corso dell’unione matrimoniale di cui si è avuta sentenza di annullamento o fine degli effetti civili, resta pure nella circostanza di un nuovo matrimonio da parte di uno o ambedue i coniugi.

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A quale coniuge spetta l abitazione coniugale? Gli art. 155 c.c. e l art. 6 l. 898/70, prevedono che l abitazione nella residenza di famiglia compete preferenzialmente, e laddove possibile, al coniuge a cui viene affidata la prole, o con il quale i figli vivono insieme oltre la maggiore età e fino alla loro autonomia economica.

In qualsiasi circostanza, per determinare l’assegnazione, l’autorità giudiziaria dovrà considerare le circostanze economiche dei consorti e i motivi della decisione e cercare di facilitare il consorte più debole.

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La determinazione dell’assegnazione si può opporre al terzo acquirente in base all art. 1599 del codice civile.

L assegnazione quindi non si può ottenere nei confronti del consorte non affidatario o in assenza di prole.

In quest’ultima circostanza la disponibilità della residenza matrimoniale verrà regolata in merito alle normative sulla proprietà e sulla locazione.

Quali sono le circostanze per conseguire il divorzio? L’annullamento o la fine degli effetti civili dell’unione matrimoniale può essere richiesto da uno dei consorti (art. 3 l. 898/70): 1. nel caso in cui, dopo il matrimonio, l altro consorte ha ottenuto una condanna, con sentenza passata in giudicato, pure per reati compiuti precedentemente: a. all ergastolo ossia ad una condanna superiore a 15 anni, pure con più sentenze, per uno o più reati non colposi, ad eccezione di quelli politici e quelli compiuti per ragioni di carattere morale e sociale; b. a qualsiasi condanna detentiva per il reato di cui all art. 564 del codice penale e per uno dei reati di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c. a qualsiasi condanna per omicidio intenzionale di un figlio ossia per tentato omicidio contro l’altro consorte o un figlio; d) a qualsiasi condanna detentiva, con due o più sentenze, per i reati di cui all art. 582, nel caso in cui si presenta l’aggravante di cui al secondo comma dell art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, nei confronti del consorte o di un figlio. 2. nelle circostanze in cui: a. l altro consorte ha ricevuto assoluzione per vizio totale di mente da uno dei reati prescritti nelle lettere b) e c) del numero 1) del suddetto articolo, nel caso in cui il tribunale che deve emanare l’annullamento o la fine degli effetti civili matrimoniali verifica che il convenuto non è idoneo al mantenimento o alla ricostituzione della convivenza familiare; b. è stata emessa con pronuncia passata in giudicato la separazione giudiziaria fra i consorti, ossia è stata omologata la separazione consensuale o se vi è stata la separazione di fatto nel caso in cui la stessa è cominciata almeno due anni prima del 18.12.1970.

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In tutte le suddette circostanze, per l’istanza di annullamento o di fine degli effetti civili matrimoniali, le separazioni devono essersi prolungate in maniera interrotta per circa tre anni da quando i consorti sono comparsi di fronte al tribunale nel procedimento di separazione personale pure nel caso in cui la contesa sia diventata consensuale.

La fine della separazione deve essere opposta dalla parte convenuta; c. la procedura penale avanzata per i reati prescritti dalle lettere b) e c) del numero 1) termina con pronuncia di non dover agire per estinzione del reato, nel caso in cui il tribunale pertinente nella pronuncia di annullamento o fine degli effetti civili matrimoniali considera che nei fatti compiuti siano presenti gli aspetti costitutivi e le circostanze di punibilità dei medesimi reati; d. la procedura penale per incesto termina con pronuncia di assoluzione che prescriva la non punibilità del fatto per assenza di pubblico scandalo; e. l altro consorte, cittadino straniero, ha conseguito all estero l annullamento dell’unione matrimoniale o si è sposato di nuovo all estero; f. il matrimonio non si è consumato; g. è passata in giudicato pronuncia di rettifica di determinazione di sesso a norma della l. 14.4.1982, n. 164.