Avvocato Diritto - Immigrazione e Cittadinanza Francia Parigi Nizza Perpignan Calais - avvocato penalista italiano - studio legale internazionale
L’equipe supporta tutti gli straniere che si trovano in Italia e all’estero nei paesi dell’unione europea, sia a livello giudiziario che stragiudiziale, per le seguenti procedure: pratiche per permesso di soggiorno:
il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla presenza di numerosi presupposti e requisiti in seno alla persona che effettua tale richiesta nei confronti della quale l’organo amministrativo di competenza deve dare risposta dopo aver valutato ogni singola situazione.
La possibile procedura di diniego e/o revoca del permesso di soggiorno da parte dell’organo amministrativo competente si può, comunque, impugnare di fronte al tribunale amministrativo regionale o di fronte al tribunale ordinario nel caso in cui si faccia riferimento ad un permesso di soggiorno che attiene all unione familiare.
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Cittadinanza: questa procedura, rispetto a quanto prescritto dall’art. 3 del d.p.r. 262/94, deve terminare nell’arco di 2 anni da quando viene presentata la domanda, previo accertamento da parte dell’organo amministrativo in merito alla presenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità in seno alla persona che effettua la richiesta.
Nel caso in cui la procedura non termini nei tempi previsti o nel caso in cui l’organo amministrativo non abbia dato giustificazione del diniego la persona straniera, per esercitare i propri diritti, potrà provvedere all’invio di una lettera raccomandata in cui viene esplicitata apposita diffida ad adempiere alla procedura.
In seguito, qualora non si continui ad avere risposta dall organo amministrativo, lo straniero potrà procedere in giudizio presentando uno specifico ricorso di fronte al tribunale amministrativo regionale (t.a.r.), per conseguire in tal maniere il riconoscimento dei suoi diritti.
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Questa difesa giudiziaria si può ottenere pure nella situazione in cui la richiesta sia revocata per l’assenza dei requisiti di legittimità per poter essere accolta. Ricongiungimento familiare: la richiesta deve essere presentata alla prefettura del posto in cui abita la persona straniera e il connesso nulla osta ha bisogno dell’assenso dell’organo amministrativo nell’arco di 180 giorni da quando è stata presentata l’istanza.
Nella circostanza in cui l’organo amministrativo non tenga conto della durata dei tempi prescritti, la persona straniera potrà conseguire immediatamente il visto e in ipotesi di non rilascio, potrà conseguirlo attraverso la presentazione di un ricorso di fronte al tribunale di competenza.
Questa difesa giudiziaria viene estesa pure in ipotesi di una eventuale revoca della richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare per ritenuta assenza dei requisiti di legittimità. espulsione amministrativa.:
si tratta di un procedimento disposto dal prefetto nei riguardi della persona straniera per specifiche circostanze come: 1. Entrata illegale in uno stato; 2. trattenuta illegittima in uno stato dopo mancata richiesta o assenza di rinnovo del permesso di soggiorno; 3. diniego del permesso di soggiorno; 4. supposta pericolosità a livello sociale.
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Pure in siffatte circostanze, comunque, la persona straniera ha tutto il diritto di presentare: – ricorso di fronte al giudice di pace nell’arco di 60 giorni contro la procedura del prefetto; – ricorso di fronte al tribunale amministrativo del Lazio contro il provvedimento emesso dal ministero dell interno; difesa dei minorenni stranieri: sono in numero sempre maggiore le circostanze in cui il minorenne che abita nel nostro Paese sia figlio di persone che si trattengono nel nostro territorio anche senza un permesso di soggiorno regolare.
Proprio per garantire l’interesse del minorenne e la sua tutela psicofisica si può presentare ricorso di fronte al tribunale per i minori, con lo scopo di conseguire da parte della famiglia un permesso di soggiorno in merito all’art. 31 del t.u. immigrazione.
Asilo politico: si tratta di un diritto prescritto dall’art. 10 della nostra costituzione e può essere esercitato dal soggetto straniero che è soggetto a persecuzioni nel proprio territorio di provenienza per motivi di religione, razza e orientamento politico.
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Per conseguire lo stato di rifugiato bisogna presentare richiesta alla commissione territoriale di competenza che dopo aver analizzato tutti i documenti che vengono allegati a siffatta richiesta, chiamerà il soggetto in questione per fare altre valutazioni in merito.
In caso di revoca della richiesta, il soggetto straniero nell’arco di 30 giorni può presentare ricorso di fronte al tribunale in cui si trova la corte d’appello nel cui dipartimento ha sede la commissione territoriale che ha emanato il procedimento di revoca.
Riabilitazione: significa cancellare dal casellario giudiziario i reati, procedura che può essere effettuata anche dal soggetto straniero che risiede all’estero e viene accordata quando sono passati 5 anni dal momento in cui la condanna abbia ottenuto esecutività o sia stata attuata, e il soggetto condannato, abbia manifestato volontà di recupero.
La scadenza di 5 anni arriva a 10 in caso di recidività o di soggetti che delinquono in maniera abituale.